FAQ: DOMANDE E RISPOSTE

Domande e Risposte
In questa sezione del sito troverai le risposte alle domande che vengono poste più frequentemente sia dagli operatori tecnici che dai cittadini.

Perché si effettua l’attività di ispezione degli impianti termici?
L’attività di ispezione degli impianti termici è un obbligo di legge stabilito dall’articolo 31, comma 3, della Legge n. 10/1991, dal DPR n. 412/1993, dal DPR n. 551/1999, dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 74/2013 dalla Legge n. 90/201.

Chi ha la responsabilità delle ispezioni?
I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici. Nel nostro caso la Provincia di Viterbo effettua, tramite l'Organismo esterno E.S.Co Prvinciale Tuscia S.p.A., le ispezioni su tutti i Comuni della provincia, fatta eccezione per il Comune di Viterbo.

Che cosa si controlla con le ispezioni?
Sono ispezionati gli elementi tecnici che hanno attinenza con un corretto uso dell’energia e di installazione dell'impianto, compreso un controllo sul valore del rendimento di combustione per certificare che la caldaia consumi quanto previsto per legge. Inoltre, si effettuano gli accertamenti amministrativi sui documenti che devono essere in dotazione agli impianti.

A cosa serve l'attività ispettiva?
L’attività di ispezione è finalizzata a promuovere, tra l'altro, una diffusa e corretta manutenzione degli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, in modo da garantire maggior risparmio energetico e più sicurezza in casa. In sintesi i controlli sono necessari: per risparmiare energia e quindi denaro, per garantire la sicurezza, per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

Perché devo fare la manutenzione della mia caldaia?
La manutenzione della caldaia oltre ad essere un obbligo di legge, è un'operazione che:
  1. garantisce la sicurezza degli ambienti domestici;
  2. favorisce un risparmio energetico ed economico;
  3. riduce le emissioni inquinanti.
E' obbligatorio rivolgersi a un tecnico manutentore?
Le operazioni di manutenzione e di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
Inoltre l'impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta alla Procedura SOGEMAIT, condizione necessaria per potere acquistare i bollini verdi informatici.

Ho uno scaldacqua unifamiliare. Devo fare la manutenzione?
Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati impianti termici, tuttavia l'utilizzatore di questi apparecchi può a sua esclusiva discrezionalità effettuare interventi di manutenzione periodica ai fini di una maggior efficienza.
Ricordiamo che è un obbligo rispettare le indicazioni relative alle manutenzioni fornite dal costruttore dell'apparecchio per quanto concerne la sicurezza degli impianti.

Ci sono delle sanzioni per mancata manutenzione?

Il responsabile dell'impianto, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del D.P.R. 74/2013 (effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00

Se un impianto è disattivato devo fare lo stesso la manutenzione?
Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare quali ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero privi dell'approvvigionamento del combustibile oppure quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto non può funzionare, sono esentati dal rispetto delle disposizioni in tema di gestione e controllo degli impianti termici e quindi dall'effettuare l'attività periodica di manutenzione, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
E' comunque necessario che il responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto stesso è stato disattivato.

Il manutentore mi ha chiesto i dati relativi al punto di riconsegna del combustibile (PDR) e dell'energia elettrica (POD). Perchè?
Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tali dati al manutentore. Ciò consentirà di ottimizzare la gestione del catasto Provinciale e di migliorare il censimento di ciascun impianto.
Il PDR è presente ad esempio sulla bolletta del gas e identifica il contatore del gas.
Il POD è richiesto in caso di presenza di pompe di calore o gruppi frigo, è presente ad esempio sulla bolletta elettrica e identifica il contatore dell'energia elettrica.

Manutenzione impianto - DPR 74/2013 (articolo 7)

Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’impianto (articolo 7) e il controllo del rendimento energetico (articolo 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Nel DPR 74/2013 inoltre viene esplicitato che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (ordinaria) dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate al DM 37/2008.
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore (INSTALLATORE). Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE). In ultima, se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle normative UNI di riferimento

Controllo dell'efficienza energetica e tempistiche degli impianti termici - DPR 74/2013 (articolo 8)
Le operazioni di controllo dell’efficienza energetica comprendono il controllo del sottosistema di generazione; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Questi andranno svolti secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica. Questi controlli andranno svolti in occasione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 7. Inoltre i controlli andranno svolti in occasione della prima messa in esercizio dell'impianto, sostituzione del generatore e nel caso di interventi che modifichino l'efficienza energetica.
Gli installatori e i manutentori devono comunque dichiarare esplicitamente in forma scritta le operazioni di controllo e manutenzione e la frequenza di queste operazioni?
Si in base all’articolo 7 comma 4 del D.P.R. 74/2013 devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  • a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  • b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

FAQ: Bollino verde informatico

FAQ: Rapporti di efficienza energetica e Libretti di impianto
E’ obbligatorio rilasciare il libretto al responsabile dell’impianto in forma cartacea?

Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del DPR 74/2013 :
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del DM 10 febbraio 2014:
Il Libretto puo' essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorita' competente.

FAQ: Rendimento di combustione

Le analisi di combustione vanno eseguite facendo la media delle 3 prove o si prende a riferimento la massima potenzialità?
Le analisi di combustione vanno eseguite ai sensi della UNI 10389 – 1. Questa prevede che si devono eseguire tre prove fumi ed inserire nel rapporto di controllo il valore medio. La norma, inoltre, prevede che la misura venga normalmente effettuata alla massima potenzialità.

Vanno effettuate le analisi dei fumi sulle caldaie a biomassa?
No. Al momento non è stata ancora pubblicata la norma tecnica di riferimento (UNI 10389 – 2)

Come effettuo il confronto tra il rendimento misurato e quello di riferimento?

Il rendimento di riferimento deve essere valutato utilizzando le formule reperibili nel:
  • Allegato B al D.P.R. 74/2013
Secondo la normativa UNI 10389, il rendimento misurato dallo strumento, considerata l’incertezza della misura, deve essere indicato con un’incertezza di ±2 punti percentuali. A maggior tutela di chi ha operato la misura, si deve quindi adottare il segno “+”, aumentando pertanto di due punti percentuali il rendimento misurato dallo strumento, prima del confronto con il rendimento di riferimento.

Esempio:

Impianto ubicato in edificio con canne fumarie collettive ramificate; caldaia alimentata a gas naturale, di potenza pari a 30 kW, installata nel 2010.

Secondo il D.P.R. 74/2013, il rendimento di riferimento è pari a:
87 + 2 * log Pn = 87 + 2 * log 30 = 87 + 2 * 1,477 = 89,954 %

Supponiamo che il rendimento misurato sia 90%.
90 + 2 = 92% rendimento da utilizzare per il confronto, che sarà comunque positivo

Se il rendimento misurato fosse stato 88%, si avrebbe avuto:
88 + 2 = 90%, con un risultato positivo garantito dall’incertezza nella misura.

Se il rendimento misurato fosse stato 87%, si avrebbe avuto:
87 + 2 = 89%, con risultato sicuramente negativo

FAQ: Comitato Termotecnico Italiano

In questa sezione sono raccolte le FAQ pubblicate dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) relative al Decreto Presidente Repubblica 16 aprile 2013 n°74.
http://www.cti2000.it/

In questa sezione sono raccolte le FAQ pubblicate dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) relative ai modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n° 74.
http://www.cti2000.it/

FAQ: Ministero dello Sviluppo Economico
In questa sezione sono raccolte le FAQ pubblicate dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) relative al Decreto Presidente Repubblica 16 aprile 2013 n°74.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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