REGOLAMENTO PER L'ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

Premesse
L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme.
La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (generalizzato e non).
Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre la Società ad un controllo generalizzato.
L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la Società dispone.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che la ESCo Tuscia abbia omesso di pubblicare sul proprio sito. L’accesso civico non sostituisce l'accesso amministrativo disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii, infatti non può essere esercitato con riferimento a tutte le informazioni, ma solo ai dati e le informazioni che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società a mezzo:
•    posta ordinaria all’indirizzo: ESCO Provinciale Tuscia Spa, Via Saffi 49, 01100 Viterbo
•    posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@escotuscia.com
•    posta elettronica certificata all’indirizzo: escotuscia@pec.it

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico.

L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza della Società qualora ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Responsabile del Servizio competente detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. .2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Società sono indicati nella Sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale della ESCo Provinciale Tuscia spa.
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è l’Amministratore Unico.

FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Amministratore Unico che la sottoporrà al Responsabile del Servizio competente del procedimento come da organigramma vigente della Società.

La richiesta può essere inviata tramite:
•    posta ordinaria all’indirizzo: ESCO Provinciale Tuscia Spa, Via Saffi 49, 01100 Viterbo
•    posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@escotuscia.com
•    posta elettronica certificata all’indirizzo: escotuscia@pec.it

Scarica il modulo accesso generalizzato di richiesta di accesso civico.

L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Il Procedimento
L’Amministratore Unico accoglie la richiesta e coadiuvato dall’Ufficio responsabile del Servizio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine la Società provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la Società decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
Il Responsabile dell’accesso di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è l’Amministratore Unico.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nella sezione dedicata del sito istituzionale.

Registro degli accessi
Ai sensi delle Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016, vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico, generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.
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