SANZIONI AMMINISTRATIVE ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Legge 10 del 9 gennaio 1991 articolo 31
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 (Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.) e 2 (Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.) dell'articolo 31 della Legge 10/1991 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore € 516,46 e non superiore a € 2.582,28. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 860,76 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 5

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito al comma 1 (Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.) dell'articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 1.000,00 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 6
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito al comma 2 (L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.) articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 2.000,00 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

Decreto legislativo 102/2014 s.m.i Articolo 9 comma 5 lettera b)
il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione)) di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 833,33 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

Decreto legislativo 102/2014 s.m.i Articolo 9 comma 5 lettera c)
il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione)) di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 833,33 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.


Decreto legislativo 102/2014 s.m.i Articolo 9 comma 5 lettera d)
Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Ai sensi dell’ articolo 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 833,33 Euro, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.

MODALITÀ DI ESTIZIONE

La sanzione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il pagamento in misura ridotta (più favorevole al trasgressore art. 16 L. 689/1981) entro 60 gg dalla contestazione mediante la piattaforma PagoPA sul sito web istituzionale della Provincia di Viterbo selezionando la voce “altri pagamenti”.

Nel corso della procedura on-line dovrà essere selezionata la voce "Pagamento in assenza di avviso PagoPA".

Durante la compilazione dovranno essere selezionate le seguenti opzioni:
  • • UNITA'/SERVIZIO BENEFICIARIO: Ambiente
  • • CODICE TRIBUTO O TIPO CORRISPETTIVO: Sanzioni Ambientali
  • • CAUSALE: VCSIT-N°

Il sistema darà la possibilità di pagare immediatamente on line o in alternativa, di stampare l’avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP (tabaccherie, banche, sportelli ATM). L’interessato dovrà trasmettere alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. la quietanza del pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica del presente atto onde evitare il provvedimento ingiuntivo. Trascorso inutilmente detto termine per il pagamento, si provvederà ad inoltrare rapporto alla Provincia di Viterbo, la quale emetterà l’ordinanza ingiuntiva di cui all’art. 18 della L. 689/1981.
L’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, ha facoltà di far pervenire alla Provincia di Viterbo, scritti difensivi e documenti inerenti alla violazione o può chiedere di essere sentito personalmente dalla stessa.

Per comunicazioni relative al presente verbale e la ricevuta del pagamento possono essere inviate a:
E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. - Via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo (VT) - PEC: escotuscia@pec.it

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