SANZIONI AMMINISTRATIVE ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

Legge 10 del 9 gennaio 1991 articolo 31
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 (Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.) e 2 (Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.) dell'articolo 31 della Legge 10/1991 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore € 516,46 e non superiore a € 2.582,28.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 5

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito al comma 1 (Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.) dell'articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00.

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013 articolo 11 e D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 articolo 15 comma 6
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito al comma 2 (L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.) articolo 7, del Dlgs. 192/2005 s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00.

L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. In caso di mancato pagamento, da parte del responsabile dell'impianto, della tariffa prevista per le ispezioni e per le sanzioni applicate, la E.S.Co. Provinciale Tuscia SpA avvierà le procedure di Legge.
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