AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE

 

  • Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria installati sul territorio di competenza della Provincia di Viterbo , fermi restando gli obblighi e i casi di esclusione di cui al Decreto Legislativo192/2005 e successive modifiche, al D.P.R. 74/2013 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).

 

  • Per gli impianti alimentati a biomassa forestale con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 kW termici, anche in configurazione combinata con altri combustibili diversi per la produzione di energia elettrica e termica , anche in parte, destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o siano destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, eventualmente combinati con impianti di ventilazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.

 

  • Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all’articolo 283, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II dello stesso decreto.

 

  • Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento, gli impianti termici disattivati o mai attivati sono esentati dal rispetto delle disposizioni del presente regolamento fino alla relativa riattivazione o alla prima attivazione.

 

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