RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico è individuato nella figura:

 

  • L’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali.
  • Il proprietario in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate.
  • L’amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio.
  • il terzo responsabile, ove incaricato.
  • Il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Obblighi previsti


Il responsabile dell’impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l’altro, a:


  • condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 del decreto stesso;
  • demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
  • demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del D.P.R. 146/2018;
  • provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 11, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modifiche;
  • provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui agli articoli 12 e 13, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modifiche;
  • firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);


Conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare:


  • la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/2008 e successive modifiche;
  • copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
  • copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
  • il libretto di impianto;
  • i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;


Redigere ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:


  • la scheda identificativa dell’impianto;
  • la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico;
  • nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di avvenuta nomina o cessazione dall’incarico.


Compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:


  • 4) la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico;
  • 5) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico;
  • 6) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;


consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile  e firmare, per presa visione, il rapporto di accertamento e ispezionecompila al termine dei controlli.


Nel caso di delega da parte del responsabile dell’impianto termico ad un terzo responsabile ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 74/2013, il responsabile dell’impianto è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.


Il cambio del responsabile deve essere comunicato alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. a cura del nuovo responsabile nei seguenti termini e modalità:


  • entro dieci giorni lavorativi , se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
  • entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.


La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile di cui all’articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. 74/2013, sono comunicate, a cura dello stesso, all’autorità competente entro due giorni lavorativi .


La cessazione dall’incarico di amministratore di condominio è comunicata, a cura dello stesso, alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. entro due giorni lavorativi.


Periodicità del controllo ed eventuale manutenzione


Il responsabile dell’impianto incarica il manutentore di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

  • compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza;
  • effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo;
  • effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13;
  • redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità dei commi 6 e 7;
  • fornire all’utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui al comma 5, secondo le modalità ivi previste.


Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite , conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso rilasciate dall’impresa installatrice dell’impianto.


Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili , le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.


Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.


Gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, forniscono all’utente/committente, nell’apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all’allegato 6 del Regolamento, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e le tempistiche degli interventi di manutenzione. La dichiarazione deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa all’autorità competente.


Il manutentore abilitato esegue le operazioni di propria competenza a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell’allegato 7 del Regolamento. Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Sullo stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se necessario il rapporto di controllo dell’efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.


Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all’articolo 8 del Regolamento; una copia è d etenuta dal manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l’ulteriore copia è inviata alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. con le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 15 del Regolamento.


Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’eventuale adozione di idonee misure.


Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia quali il gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore, il gruppo termico a combustibile fossile e il gruppo termico a biomassa, possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia . Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell’efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.


Temperatura ambientale e limiti di esercizio


Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:


18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.


Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.


Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino sprechi di energia.


Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località   


I periodi di accensione dei riscaldamenti nei comuni della Provincia di Viterbo sono:


In una casa in zona D si potranno accendere dal 01 novembre al 15 aprile fino a un massimo di 12 ore al giorno


COMUNI ZONA CLIMATICA D

Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Calcata, Canino, Capodimonte, Capranica, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Graffignano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Orte, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano


In una casa in zona E si potranno accendere dal 15 ottobre al 15 aprile fino a un massimo di 14 ore al giorno


COMUNI ZONA CLIMATICA E

Acquapendente, Bagnoregio, Bomarzo, Canepina, Caprarola, Carbognano, Celleno, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Montefiascone, Onano, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Valentano, Vallerano, Vejano

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