Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico è individuato nella figura:
Del Proprietario o Occupante, a qualsiasi titolo, dell'immobile in cui è ubicato l'impianto termico, identificato anche come "Conduttore";
Del Terzo Responsabile che ha ricevuto delega scritta relativamente a quell'impianto termico;
Dell'Amministratore, nel caso di condomini a impianto centralizzato in cui non sia stato nominato il Terzo Responsabile.
Obblighi previsti Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione di impianto termico è tenuto a:
Far eseguire la manutenzione dell'impianto termico;
Il rispetto del periodo annuale di esercizio; Osservare l'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita; Il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti.
Periodicità del controllo ed eventuale manutenzione
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilita', devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A.
Partita IVA/C. Fiscale: 01733060568
Iscrizione CCIAA n. REA VT-124852
E-Mail:info@escotuscia.com- PEC:escotuscia@pec.it
Sede legale:Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo- Sede operativa:Via del Collegio, 23 - 01100 Viterbo