REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE
L’
installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti
devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 37/2008 e successive modifiche, in
conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice , nel rispetto della normativa vigente, nonché in osservanza delle prescrizioni di cui alle norme UNI e CEI vigenti. Nel caso di
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas , il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).
Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW
Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, compresi quelli alimentati a gas naturale.
Il conduttore, nello svolgimento delle operazioni di conduzione dell’impianto, osserva le disposizioni di cui all’articolo 6 del D.P.R 74/2013, nonché gli obblighi di cui al Titolo II, Parte V del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche.
Il conduttore, tra l’altro, è tenuto a:
I controlli di efficienza energetica sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 11 del Regolamento sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Tali controlli sono obbligatori per gli impianti termici, ad esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
I controlli di efficienza energetica devono essere realizzati:
a) all’atto della
prima messa in esercizio
dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di
sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, quale, tra l’altro, il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
Tabella periodicità dei controlli di efficienza energetica
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica utile (1) [kW] | Cadenza del controllo di efficienza energetica | Rapporto di controllo di efficienza energetica |
---|---|---|---|---|
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P ≥ 100 | 1 | Rapporto tipo 1 | ||
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | 10 < P <100 | 4 | Rapporto tipo 1 | |
P ≥ 100 | 2 | Rapporto tipo 1 | ||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P < 100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P ≥ 100 | 2 | Rapporto tipo 2 | ||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P ≥ 12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | P ≥ 12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P > 10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerativi | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 4 |
Ferma restando la periodicità dei controlli, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell’impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) ristrutturazione dell’impianto termico;
b) sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell’impianto termico;
c) riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento.
Ferma restando l’invariabilità delle scadenze per la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la tempistica di cui alla tabella, è possibile anticipare i controlli fino a sei mesi prima del termine ivi previsto.
Al fine di individuare gli impianti termici soggetti all’obbligo del controllo dell’efficienza energetica, nonché per determinare la periodicità dei controlli, occorre:
a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente sono:
b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:
c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive in triplice copia, il relativo rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. entro:
a) sessanta giorni dai controlli di cui all’articolo 12, comma 2 del Regolamento;
b) sessanta giorni dalla riattivazione di impianti o singoli generatori di cui all’articolo 14 del Regolamento;
c) con le periodicità previste dall’articolo 12, comma 3 del Regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del Regolamento, successivamente alle circostanze di cui alle lettere a) e b).
Il manutentore/installatore o il terzo responsabile trasmettono il rapporto di controllo di efficienza energetica alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A. senza oneri aggiuntivi per l’utente, con le modalità indicate dalla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A., prioritariamente con strumenti informatici. Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell’ultimo controllo di efficienza energetica effettuato.
Per i controlli effettuati il manutentore deve applicare il bollino verde, sia nella copia del rapporto di controllo dell’efficienza energetica da inviare alla E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A., sia nella copia da rilasciare al responsabile dell’impianto.
In
occasione dell’invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore allega al rapporto stesso
tutte le copie dei rapporti non ancora inviati
alla
E.S.Co. Provinciale Tuscia S.p.A., relativi alla manutenzione e ai
controlli periodici effettuati, nel periodo antecedente.