QUESITI CHIARIMENTI E CIRCOLARI

In questa sezione del sito troverai quesiti, chiarimenti interpretaivi, circolari, pareri su quanto disposto dal D.P.R. 74/2013 relativamente alle installazioni e manutenzioni degli impianti termici.

Scarico della condensa: quesito di Assotermica e risposta del Ministero
Assotermica ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa le possibilità di scarico della condensa e alla luce di quanto viene regolamentato dal del Testo unico dell’ambiente (il D.Lgs. 152/2006).
Si tratta ovviamente di un argomento quanto mai spinoso, stante il Regolamento europeo “ERP 813” che, sostanzialmente, dal settembre 2015, ammette la commercializzazione delle caldaie a gas nella sola tipologia a condensazione (fatta eccezione per le B1 per il solo utilizzo su fumisterie condivise).
Il Ministero dell’Ambiente ha risposto ad alcuni quesiti posti da Assotermica (Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici) in merito al tema dello scarico condensa prodotta da apparecchi a condensazione in relazione al DLGS 152 e successive modifiche e integrazioni.
Ha anche chiarito alcuni dubbi relativi alla norma UNI-CIG 7129:2015.

Risposte del ministero
Innanzitutto il Ministero ha definito acque reflue domestiche la condensa di caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano”. Lo scarico del miscuglio di condensa e lo scarico di acque meteoriche vengono definiti come scarico di acque reflue urbane.
Lo scarico delle condense negli apparecchi a condensazione è un argomento importante molto sentito da tutta la filiera: produttori e installatori.
I quesiti erano finalizzati, a identificare ulteriori semplificazioni nello scarico della condensa (rispetto a quelle già previste nella nuova UNI 7129-5: 2015 “ Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio. Parte 5: sistemi per lo scarico delle condense), prevenire eventuali contestazioni e trovare una risposta su cosa significhi effettuare lo scarico della condensa in conformità alla legislazione vigente (frase he spesso fa inoltrare gli operatore in una labirinto senza usita). Vediamo quali sono stati i quesiti posti al ministero e le relative risposte.

Quesito n. 1

E’ possibile affermare che la condensa proveniente da impianti domestici e similari possa essere scaricata insieme alle acque meteoriche (es.: in pluviali, canali di gronda, etc,), previa neutralizzazione e previo accertamento dell’idoneità dei materiali utilizzati?

Quesito n. 2
In riferimento alla domanda 1, e qualora la risposta fosse affermativa, è sempre necessario ricorrere alla neutralizzazione o questa può essere evitata in caso di miscelazione con i reflui basici prima dell’immissione nel collettore fognario o dello scarico in acque superficiali?

Risposte del ministero a entrambi i quesiti
Le condense provenienti da caldaie si assimilano ad acque reflue domestiche; tali condense possono essere mescolate alle acque meteoriche (l’insieme costituisce uno scarico di acque reflue urbane), talvolta anche senza neutralizzazione. La semplificazione notevole è dovuta al fatto che si ritiene che la condensa non aggiunga criticità ulteriori ai reflui, salvo il medio grado di acidità facilmente compensabile.

I casi sono 2:
a) Se la rete fognaria è di tipo unitario (cosa che avviene quasi dappertutto in Italia) la neutralizzazione è necessaria solo se il materiale di cui è costituita la canalizzazione (o pluviale) in cui arriva la condensa sia a rischio di corrosione;
b) Se la rete fognaria è del tipo “separato” non è ammesso lo scarico della condensa nelle acque meteoriche.

Pertanto, in caso di reti fognarie unitarie e di pluviali di materiale idoneo allo scarico della condensa, si potrebbe addirittura scaricare direttamente la condensa nel pluviale, senza neutralizzazione.

Quesito n. 3
E’ possibile, inoltre, scaricare la condensa in pozzetti interrati circondati da materiali neutralizzanti, come avviene, ad esempio in Inghilterra (norma BS 6798:2009)?

Risposte del ministero al quesito n.3
Su questo tema, la risposta è stata in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 in tema di scarico nel suolo (vietato, in generale, ma consentito nel caso di insediamenti, installazioni o edifici isolati, purché in linea con le disposizioni regionali).

L’assimilazione dello scarico in pozzetto neutralizzatore per condense allo scarico dei reflui domestici sul suolo per edifici non serviti da reti fognarie offre un’ulteriore soluzione.

Quesito n.4
E’ corretto affermare che i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/06 in tema di disciplina degli scarichi (artt. 101 e seguenti) devono essere verificati nel punto di immissione in corpi idrici superficiali e/o in reti fognarie (e non nel singolo impianto di smaltimento dei reflui domestici dell’edificio)?

Risposte del ministero al quesito n.4
La risposta chiarisce che l’eventuale campionamento viene fatto immediatamente a monte dell’immissione dello scarico nel recapito (fognatura, acque superficiali, suolo, sottosuolo). Questo significa che, normalmente, i valori previsti dal D. Lgs. 152/06 non vengono misurati all’uscita del singolo impianto domestico (non soggetto a controlli o ad autorizzazioni) ma all’uscita del collettore prima del corpo recettore.
Questa risposta è utile per inibire interpretazioni troppo rigide sulla necessità di neutralizzazione della condensa o del suo convogliamento nello scarico dei reflui basici.

Conclusioni
I chiarimenti ministeriali aprono la strada a nuove modalità di scarico della condensa, alla semplificazione degli oneri installativi e fornisce una certezza interpretativa sulla conformità alla legislazione vigente.
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